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Statuto dell'Associazione
Culturale "Movimento Birrario Italiano MoBI"
Costituzione, Durata, Oggetto Sociale
Art. 1 - E' costituita l'Associazione Culturale
denominata "Movimento Birrario Italiano MoBI".
L'associazione è una organizzazione di consumatori, degustatori,
appassionati e produttori non professionali (homebrewers). E'
indipendente da produttori professionali (industriali o
artigianali), importatori, distributori, associazioni di
categoria. L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 2 - L'Associazione non ha fini di lucro.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi
di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale, durante la vita
dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione
non siano imposti dalla legge
Art. 3 - L'Associazione si pone come scopo statutario ed
attività istituzionale:
promuovere la cultura birraria
- promuovere la birra di qualità
- promuovere il consumo consapevole di birra
rappresentare gli interessi dei consumatori di birra
- promuovere l'accesso ad una ampia offerta birraria
- incoraggiare un corretto livello dei prezzi al
consumo
- incoraggiare una informazione adeguata e trasparente
sui produttori, sui metodi produttivi e sul prodotto
birra
promuovere la produzione casalinga di birra (homebrewing)
- incoraggiare lo scambio di informazioni sui metodi
produttivi
- promuovere l'accesso ad una ampia offerta di
attrezzature e materie prime
favorire la crescita di degustatori consapevoli
- incoraggiare lo scambio di informazioni riguardanti
produttori e birre
- promuovere la formazione di degustatori
- promuovere la creazione e la crescita in Italia di
realtà associative locali aventi i medesimi scopi
statutari dell'Associazione
diffondere la propria attività anche attraverso
- organizzazione di rassegne, seminari, convegni,
concorsi
- organizzazione di corsi
- attività editoriale (periodici e testi
specialistici)
- ogni mezzo ritenuto necessario allo scopo statutario
L'associazione si riserva inoltre di porre in essere l'attività
di somministrazione di alimenti e bevande per soli soci al fine
di costruire uno spazio di libero incontro e di occasioni di
confronti interpersonali;
Soci
Art. 4 - Possono far parte dell'Associazione
tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente
Regolamento, intendono partecipare alle attività organizzate
dall'Associazione per il raggiungimento degli scopi sociali.
Possono essere soci altre associazioni locali italiane aventi
scopi statutari simili a quelli dell'Associazione. Fatto salvo il
caso precedente, non possono essere soci le persone giuridiche.
Titolari di attività professionale di produzione o di
distribuzione / commercio possono essere soci solo a titolo
personale.
Art. 5 - Per essere ammessi come socio è necessario presentare
domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle
seguenti modalità ed indicazioni:
- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di
residenza e la compilazione della scheda associativa;
- dichiarare di attenersi al presente Regolamento ed alle
deliberazioni degli organi sociali.
In caso di non ammissione, l'interessato potrà presentare
ricorso, entro i successivi trenta giorni, al Consiglio Direttivo
il quale, nel suo primo incontro, si pronuncerà in modo
definitivo senza alcun obbligo di motivare la propria scelta.
Art. 6 - I soci hanno diritto a ricevere all'atto
dell'ammissione, la tessera sociale di validità un anno, con decorrenza dell’iscrizione dal 1° gennaio, di
usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività,
delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione,
nonchè di intervenire con diritto di voto nelle Assemblee.
Art. 7 - I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di
associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed
all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli
organi sociali, ed al pagamento di quote straordinarie ad
integrazione del fondo sociale.
Art. 8 - I soci possono venire radiati per i seguenti
motivi:
a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente
Regolamento o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
b) quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle
quote sociali senza giustificato motivo;
c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali
all'Associazione.
I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere
riammessi, pagando una nuova quota annuale di associazione.
I soci radiati potranno ricorrere contro il
provvedimento secondo le modalità di cui all'art. 27 del presente
Regolamento.
Organi dell'Associazione
Art. 9 - Gli organi dell'Associazione sono:
a) L'Assemblea dei Soci
b) Il Consiglio Direttivo
c) Il Presidente e il Vicepresidente
d) Il Segretario/Tesoriere
e) Il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori
Art. 10 - L'Assemblea sovrana dei soci è composta da tutti gli
associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della
convocazione.
La comunicazione della convocazione deve essere effettuata via
lettera , SMS , o e-mail , almeno dieci giorni prima della
riunione contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora
ed il luogo dell'Assemblea, nonchè la data, l'ora ed il luogo
dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.
L'Assemblea può essere tenuta anche "telematicamente",
attraverso il forum dell'associazione nelle modalità da
definirsi per mezzo di apposito regolamento che regoli tempi,
interventi, verifica delle presenze, votazioni.
Art. 11 - L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente,
almeno una volta all'anno.
Essa, presieduta dal Presidente, il quale nomina a sua volta fra
i soci un segretario verbalizzante:
approva le linee generali del programma di attività per l'anno
sociale;
approva il rendiconto finanziario annuale
approva il preventivo finanziario per l’anno sociale
elegge i membri del Consiglio Direttivo
approva le modifiche dello Statuto
delibera sullo scioglimento dell’Associazione
delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.
Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte
nel libro verbale delle Assemblee dei soci, sono a disposizione
dei soci per la loro consultazione
Art. 12 - In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente
costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e
delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte
le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali
lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.
In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita
qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera
validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le
questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali il
Regolamento preveda espressamente maggioranze diverse.
Art. 13 - Le votazioni possono avvenire per voto palese o a
scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un quinto
dei presenti. Le votazioni avvengono sempre sulla base del
principio del voto singolo di ogni associato. Non è ammessa la rappresentanza o il voto per delega.
Art. 14 - Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo
di tre consiglieri e massimo di sei, che sono eletti fra i soci dall'Assemblea
che ne determina il numero, restano in carica per tre anni e sono rieleggibili
Il metodo di votazione adottato è quello a maggioranza; in caso di parità, è decisivo il parere del Presidente.
In caso di dimissioni di un componente, il Consiglio Direttivo,
provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla
prima assemblea annuale. Il nuovo membro rimane in carica fino alla naturale scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo, salvo il
rimborso delle spese documentate sostenute nell'esercizio delle
proprie funzioni.
Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi
membri il Presidente, il VicePresidente ed il Segretario/Tesoriere.
Art. 15 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il
Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano
necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza,
dal Vicepresidente.
Le riunioni sono valide con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.
Il Consiglio Direttivo :
- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto
sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- approva i rendiconti finanziari ed i preventivi da sottoporre
all'approvazione dell'Assemblea;
- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti
all'attività sociale;
- delibera circa l'ammissione e la radiazione dei Soci;
- determina l'ammontare delle quote annue associative e le
modalità di versamento;
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla
gestione sociale.
Le riunioni e le deliberazioni sono fatte constatare da verbale, redatto su apposito libro, sottoscritto dal Presidente.
Art. 16 - Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale
rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.
Egli presiede e convoca l'Assemblea Ordinaria e il Consiglio
Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica
dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del
Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.
Art. 17 - Il Segretario/Tesoriere:
- tiene aggiornato il Libro dei Soci, il Libro dei verbali delle assemblee dei Soci ed il Libro dei verbali del Consiglio Direttivo
- redige il rendiconto ed il preventivo finanziario da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo
- tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili, ed il
registro degli associati, salvo che a tali mansioni non provveda
un tesoriere appositamente eletto fra i membri del Consiglio
Direttivo. Per tali incombenze potrà avvalersi anche
dell'ausilio di collaboratori esterni all'Associazione.
Revisore Unico o Collegio dei Revisori
Art.18 - La gestione dell'Associazione è
controllata da un Revisore Unico o un Collegio dei revisori, costituito da tre membri aventi requisiti tecnici idonei al loro compito istituzionale
eletti ogni tre anni dall'Assemblea dei soci. I revisori dovranno
accertare la regolare tenuta della contabilità sociale,
redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare
la consistenza di cassa e l''esistenza dei valori e dei titoli di
proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento,
anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
Patrimonio dell'Associazione
Art. 19 - Il fondo patrimoniale dell'Associazione
è indivisibile ed è costituito:
a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà
dell'Associazione;
b) dai contributi annuali e straordinari degli associati;
c) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
d) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale,
eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o
il supporto dell'attività istituzionale.
Art. 20 - Le somme versate per la tessera sociale e le quote
annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in
nessun caso.
Rendiconto e Preventivo Finanziario
Art. 21 - Il rendiconto finanziario
comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno
dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio
Direttivo all'Assemblea per la sua approvazione entro il trenta
aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di
riunione ordinaria, accompagnato dalla Relazione della gestione redatta dal segretario/tesoriere previa approvazione del Consiglio Direttivo.
Art. 22 - Il rendiconto finanziario regolarmente
approvato dall'Assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente
trascritto nel libro verbali delle Assemblee dei soci, rimane a
loro disposizione per le successive consultazioni.
Scioglimento dell'Associazione o del rapporto societario
Art. 23 - Lo scioglimento dell'Associazione deve
essere deliberato dalla maggioranza dei 3/4 dei soci riuniti in Assemblea validamente convocata.
Art. 24 - In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla
nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone
gli eventuali compensi.
Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è
devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini
istituzioni dell'Associazione salvo diversa destinazione imposta
dalla legge.
Art. 25 – La qualifica di Socio si perde per:
a) radiazione, prevista all'art. 8)
b) dimissioni presentate al Consiglio Direttivo
I provvedimenti di radiazione vengono pronunciati dal Consiglio Direttivo attraverso motivate deliberazioni.
Disposizioni Finali
Art. 26 - Per tutto quanto non previsto
espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa
vigente in materia.
Controversie
Art. 27 - Tutte le eventuali controversie sociali tra i Soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea, essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
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